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La riforma costituzionale spiegata senza faziosità

Riforma Costituzionale. Un punto molto dibattuto in questi mesi. Soprattutto perchè il premier Renzi, nè ha fatto un referendum sulla tenuta del governo. In Italia spesso si confonde la simpatia politica con il diritto – dovere di votare per il futuro del paese. E così in molti confondono la riforma costituzionale con l’Italicum ovvero la legge elettorale da pochi mesi promulgata e addirittura confondono il referendum costituzionale con un referendum abrogativo. Purtroppo in un mondo in cui la demagogia ed il populismo muove le sorti di un paese come l’Italia, la disinformazione, spesso anche dei comitati per il “si” o per il “no”, non aiuta l’elettore medio a farsi un’idea concreta sulla riforma. Bisogna leggere, capire e votare secondo coscienza.

Senza la pretesa di voler essere esaustivi e senza faziosità ci proviamo citando fonti ed i testi ufficiali della commissione affari costituzionali della camera dei deputati ed il testo della legge.

Come funziona l’iter di approvazione di una legge di riforma costituzionale?

L’articolo 138 della Costituzione afferma che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Questo significa che se i due terzi delle due camere hanno approvato la riforma non si può proporre alcun referendum.

Di che cosa si occupa la riforma costituzionale?

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. Viene altresì disposta la soppressione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Quando è stata approvata la legge di revisione costituzionale?

Il testo di legge di riforma costituzionale è stato approvato – in prima deliberazione – dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell’11 gennaio 2016 e – in seconda deliberazione – dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016. In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un’astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti).

Cosa prevede il testo di riforma costituzionale?

Il testo approvato, oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale, prevede, tra l’altro:

  • la revisione del procedimento legislativo, inclusa l’introduzione del c.d. “voto a data certa”;
  • l’introduzione dello statuto delle opposizioni;
  • la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
  • alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
  • tempi certi per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
  • la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza;
  • modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
  • la soppressione della previsione costituzionale delle province;
  • la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
  • la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Come viene riformato il senato?

Con la riforma costituzionale, rimane immutata la  Camera dei deputati che “rappresenta la Nazione”. Il Senato della Repubblica viene modificato ed avrà la funzione di rappresentanza degli enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della   Repubblica; il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori; il concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di  competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altresì l’espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Come viene eletto il nuovo senato?

Muta la modalità di elezione del Senato, del quale faranno parte (a seguito di modifiche approvate dall’Aula) 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori sono eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l’elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un’elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

Funzioni del senato e materie di competenza

Mentre la camera conserva competenza esclusiva in alcune materie, il senato ne perde alcune ma amplia le sue competenze in materia regionale evitando così conflitti con la vecchia riforma dell’articolo 117 della costituzione.  Viene soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Tra le materie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonchè le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

Inoltre, è introdotta la c.d. “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.

Viene al contempo modificato l’art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d.regionalismo differenziato. In particolare, è ridefinito l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta una nuova condizione per l’attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l’iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l’attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l’attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge “approvata da entrambe le Camere”, senza però  richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Risorse per approfondire:

Come cambia il percorso di approvazione delle leggi

Scheda sintetica legge

Come cambiano le competenze tra stato e regioni

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Writer, Finance, Creative.

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